Con la sentenza n. 169 del 10 luglio 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2 quinquies, lett. e) della legge Pinto (n. 89/2001) per contrasto con l’art. 117, co. 1 della Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1., 13 e 46, par. 1 della CEDU, nella parte in cui, relativamente ai giudizi penali nei quali il termine di ragionevole durata del processo sia superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore, subordinava, la proponibilità della correlativa domanda di equa riparazione alla presentazione dell’istanza di accelerazione.
Sulla base delle motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che condizionava la domanda di indennizzo nel processo amministrativo alla presentazione dell’istanza di prelievo (S. 34/2019), la Consulta ha osservato che l’istanza di accelerazione nel processo penale non costituisce un adempimento necessario, ma una mera facoltà dell’imputato e non ha efficacia effettivamente acceleratoria del processo, il quale, pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque protrarsi oltre il termine della sua ragionevole durata. Nell’affermare ciò, i giudici della Corte Costituzionale hanno richiamato l’ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU cristallizzata nelle sentenze Scordino c. Italia (2006), Daddi c. Italia (2009), Olivieri e altri c. Italia (2016). In merito, la Corte Costituzionale ha così statuito: «La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117, primo comma, Cost.».