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Sentenza Corte Costituzionale n. 34 del 06.03.2019 con video della discussione dell’Avv. Romano all’Udienza pubblica del 05 febbraio 2019

Corte Costituzionale Sentenza n. 34 del 2019, udienza pubblica del 05 febbraio 2019 (clicca qui per il video https://www.cortecostituzionale.it/documenti/up2019/up20190205/UP20190205_r2.00.mp4 ). Ancora una modifica alla Legge Pinto, la Consulta elimina l’istanza di prelievo quale condizione di proponibilità della domanda. Il Giudice delle Leggi interviene nuovamente sul giudizio di equa riparazione per l’irragionevole durata dei processi, dichiarando l’incostituzionalità della c.d. Legge Pinto nella parte in cui prevede che la presentazione dell’istanza di prelievo nei giudizi amministrativi sia condizione di proponibilità della domanda indennitaria. Occorre ricordare che la normativa, sul punto, a seguito di reiterate modifiche, risultava formulata nel senso che l’istanza di prelievo dovesse considerarsi come «rimedio preventivo» (v. art. 1-ter, comma 3, l. n. 89/01), da presentarsi «almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis» (e, cioè, tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado), stabilendo l’inammissibilità della «domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi della irragionevole durata del processo», tra cui, come detto, l’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo. Ora la Consulta ha stabilito che tale disposizione viola l’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (vedi CEDU, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia e CEDU, sentenza 2 giugno 2009, Daddi contro Italia). Secondo la Corte Costituzionale, mentre per la giurisprudenza europea il rimedio preventivo è tale se efficacemente sollecitatorio, l’istanza di prelievo costituisce un adempimento meramente formale ed il suo mancato deposito non può, dunque, essere sanzionato con l’improponibilità della domanda di indennizzo, non essendo ciò in sintonia, né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo, né con quello risarcitorio per il caso di sua eccessiva durata, ma potendo al più assumere rilievo ai fini di una diversa quantificazione dell’indennizzo.