Novità CEDU

Sul carattere di sanzione penale delle multe inflitte dall’AGCM

Con riferimento alla sanzione comminata dall’AGCM alle società Roche e Novartis si segnala un’importante sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in un caso simile. Nel caso Menarini c. Italia, infatti, la Corte europea si è trovata ad affrontare due fondamentali questioni: la prima, in sede di esame di ricevibilità del ricorso, attinente all’applicabilità dell’art. 6 § 1 CEDU con riferimento alle sanzioni irrogate dall’AGCM; la seconda, nel merito, relativo alla compatibilità, con la stessa disposizione, dei limiti che il sindacato giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi connotati da discrezionalità tecnica incontra nel sistema italiano.

Sul punto, la risposta dei giudici di Strasburgo è favorevole alla ricorrente, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi per la qualificazione delle misure sanzionatorie; infatti, benché le violazioni in materia concorrenziale costituiscano illeciti amministrativi ai sensi del diritto italiano (primo criterio Engels), la loro qualificazione in termini penali discende dalla natura pubblicistica degli interessi tutelati (secondo criterio), nonché dalla finalità repressiva e general-preventiva della sanzione inflitta, e dalla severità della stessa (terzo criterio) (cfr. C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 23 novembre 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi). Nel merito, i giudici di Strasburgo, tuttavia, rilevano che la società ricorrente aveva beneficiato di un tutela di piena giurisdizione, e non limitata al mero controllo di legalità: il Giudice Amministrativo, infatti, dopo aver esaminato gli elementi di prova allegati dalle parti, aveva svolto un adeguato sindacato sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione, nonché una dettagliata analisi circa l’adeguatezza della sanzione ai rilevanti parametri, compresa la proporzionalità. Qui di seguito si riporta una breve massima della sentenza: Il sindacato giurisdizionale effettuato sulla sanzione di una autorità indipendente è da considerarsi di piena giurisdizione nella misura in cui i giudici amministrativi possono verificare l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione all’infrazione commessa e, ove necessario, anche sostituirla.