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Fine al contrasto sulla questione del diritto ad un nuovo termine per la notifica del ricorso ex lege n.89/2001 e del decreto di fissazione d’udienza.

Cassazione Sezioni Unite – Sentenza n. 5700 pubblicata il 12 marzo 2014. In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza, in ossequio, in particolare, al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, per il quale non è lecito presumere che l’improcedibilità o la inammissibilità di una domanda giudiziaria possa essere prevista “implicitamente” in situazioni nelle quali non risulti, al contempo, garantito alla parte onerata della incombenza e del rispetto del termine assegnato la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso prende a decorrere.