Nel caso Follo ed altri c. Italia, inserendosi nel solco già tracciato con la pronuncia Simaldone c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo afferma che, astenendosi per più di sei mesi dall’adottare le misure necessarie a conformarsi alla decisione resa dalla giurisdizione “Pinto”, le autorità italiane hanno violato il diritto dei ricorrenti all’esecuzione delle sentenze garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Altresì, ed in riferimento ad ogni procedura esecutiva, indipendentemente dunque dalla natura dei crediti azionati, il Giudice di Stasburgo ha colto l’occasione per reiterare il principio per cui un’autorità statale non possa mai giustificarsi, adducendo una generica mancanza di risorse, per non aver soddisfatto un debito fondato su una decisione giurisdizionale.
Si ribadisce dunque l’applicabilità dell’art. 6 CEDU alla fase prettamente esecutiva di ogni procedimento giurisdizionale, e si stigmatizza ancora una volta la paradossale inefficienza del rimedio ex lege Pinto.
08
Mar
2012