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Una lettura prevalentemente dal punto di vista procedurale della sentenza della Corte Europea sul Caso Di Sarno ed altri c/ Italia

Caso Di Sarno ed altri c/ Italia. Sentenza della Corte Europea dei Ditti dell’Uomo pronunziata in data 10 gennaio 2012 in merito al ricorso iscritto al n. 30765/2008.

In virtù del principio di precauzione di cui all’art.174 del trattato che istituisce la Comunità Europea,la mancanza di certezza nello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non potrebbe giustificare il ritardo dello Stato nell’adottare misure efficaci e proporzionate volte ad evitare il rischio di danni gravi ed irriversibili per l’ambiente.

L’elemento cruciale che determina se, nelle circostanze di un caso, i danni all’ambiente hanno cagionato la violazione di uno dei diritti garantiti dal comma 1 dell’articolo 8 è l’esistenza di un impatto negativo sulla vita privata o familiare di una persona, e non solo  la degradazione generale dell’ambiente.

La regola dell’esaurimento dei ricorsi interni di cui all’art.35 & 1 della CEDU permette agli Stati contraenti di prevenire o di riparare le violazioni prima che queste vengano denunciate davanti alla Corte. Questa regola si basa sul presupposto che l’ordine interno fornisca un rimedio efficace per la presunta violazione. Spetta sempre al Governo, che eccepisca il mancato esaurimento, convincere la Corte che il rimedio invocato era efficace e disponibile sia nella teoria che nella pratica al momento dei fatti. Circostanze particolari possono sollevare il ricorrente  dall’obbligo di esperimento delle vie di ricorso interne a sua disposizione.

In presenza di una presunta violazione che rappresenti una situazione continua, il periodo di mesi sei stabilito per la proposizione dell’azione dinanzi alla Corte comincia a decorrere dal momento in cui tale situazione venga a cessare. 

La traduzione non ufficiale in lingua italiana dell’allegata sentenza è stata effettuata dall’avvocato Jessica Tristano.