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CEDU – Sezione III – Sentenza 19 ottobre 2006 – Ricorso nr 68610/01 – art. 1, prot. 1, CEDU – art. 6, § 1, CEDU – Espropriazione per pubblica utilità – doglianze relative alla privazione della proprietà ed alla durata della procedura – sussistono

Con la sentenza in oggetto (caso Gautieri ed altri c. Italia), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ritorna, ancora una volta, sulla delicata tematica delle espropriazioni per pubblica utilità, affermando una serie di principi di innegabile interesse giuridico, nell’ottica di una severa condanna nei confronti dell’ordinamento giuridico italiano, incapace di fornire al cittadino che abbia subito un procedimento ablatorio una tutela che sia rispondente ai valori ed ai principi ermeneuticamente riconosciuti, consolidati e racchiusi nell’all’art. 1, prot. 1, CEDU, nonché nell’art. 6, § 1, della CEDU.
La Corte internazionale, in particolare, boccia, ancora una volta la tesi secondo la quale il termine di 6 mesi ai sensi dell’art. 35 della CEDU decorre dal momento in cui l’espropriazione diviene illegale (scadenza del termine dell’occupazione legittima e mancata adozione del decreto di esproprio), ed ancora, rigetta la tesi secondo la quale la regola dell’espropriazione indiretta è entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico a partire dalla sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 1464/83.