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Corte di Cassazione – Eccessiva durata del processo – Ritardata pronuncia di divorzio – Legge Pinto – Danno esistenziale

Pubblichiamo il testo ritrascritto della sentenza n. 19354 del 4 ottobre 2005 della Corte di Cassazione in tema di danni conseguenti alla irragionevole durata di una procedura di divorzio.
I Giudici della Suprema Corte hanno stabilito, con tale importante pronuncia, che, in tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89/2001, il pregiudizio esistenziale costituito dalla impossibilità a contrarre un nuovo matrimonio integra una autonoma voce di danno non patrimoniale indennizzabile.
Per ciò che concerne la prova di tale danno esistenziale, la Cassazione ha avuto modo di sottolineare che, essendo il procedimento camerale previsto dall’art. 3 L. n. 89/2001 di natura contenziosa, in esso trova applicazione l’onere della prova, che l’interessato può assolvere con gli strumenti tipici dei procedimenti contenziosi, inclusa la prova per testimoni.