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Corte di Cassazione – Sez. Unite Civ. – Sentenza 26/01/2004 n. 01340 (C. L. c/ Min. Giust.)

Equa riparazione – Violazione della CEDU – Fonte del diritto alla riparazione – Interpretazione del giudice europeo – Obbligo di conformarsi – Ratio della legge n. 89/01

Come chiaramente si desume dall’art. 2, comma 1, della detta legge, il fatto giuridico che fa sorgere il diritto all’equa riparazione da essa previsto è costituito dalla “violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6 par. 1 della Convenzione. Non è necessario, allora, porsi il problema generale dei rapporti tra la CEDU e l’ordinamento interno. Certo e’ che l’applicazione diretta nell’ordinamento italiano di una norma della CEDU, sancita dalla legge n. 89/2001, non può discostarsi dall’interpretazione che della stessa norma da il giudice europeo. L’opposta tesi, diretta a consentire una sostanziale diversità tra l’applicazione che la legge n. 89/01 riceve nell’ordinamento nazionale e l’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo al diritto alla ragionevole durate del processo renderebbe priva di giustificazione la detta legge 89/2001 e comporterebbe per lo Stato italiano violazione dell’art. 1 della CEDU.

Equa riparazione – Quantum della riparazione – Legge 89/01 – Natura giuridica – Violazione di legge – Corte territoriale – Ambito di liquidazione definito dal diritto

I criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili. Tale regola di applicazione della legge n. 89/2001, per quanto attiene alla riparazione del danno non patrimoniale, ha natura giuridica, perché inerisce ai rapporti tra la detta legge e la CEDU, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice di merito concretizza il vizio di violazione di legge denunziabile a questa Corte di legittimità. Occorre, cioè, precisare che la Corte d’Appello territoriale, a norma dell’art. 2, legge 89/01, nel liquidare il danno non patrimoniale, è tenuta a muoversi entro un ambito che è definito dal diritto, perché deve rifarsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo.