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Corte di Cassazione – Sez. Unite Civ. – Sentenza 26/01/2004 n. 01341 (L. A. e L. E. c/ Min. Giust.)

Equa riparazione – Danno non patrimoniale – Natura psicologica – Id quod plerumque accidit – Prova del danno di regola in re ipsa

La norma di cui all’art. 2 della legge n. 89/2001 non impedisce di ravvisare una diversità della prova richiesta per la sussistenza dei due tipi di danno, diversità strettamente correlata alle differenti caratteristiche del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale. Mentre l’esistenza del primo, derivando da circostanze esteriori e sensibili, può e deve formare oggetto di specifica dimostrazione, la sofferenza di un danno non patrimoniale per la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, non è suscettibile di ricevere una obiettiva dimostrazione, onde l’interprete deve prendere atto che esso si verifica nella normalità dei casi, secondo l’id quod plerumque accidit. Può, allora, parlarsi a proposito del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell’art. 6 della CEDU (nel profilo considerato dalla legge n. 89/2001), non di danno insito nella violazione (danno in re ipsa), ma di prova (del danno) di regola in re ipsa, nel senso che provata la sussistenza della violazione, ciò comporta, nella normalità dei casi, anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale.