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Corte di Cassazione – Sez. Unite Civ. – Sentenza 26/01/2004 n. 01339 (L. A. c/ Min. Giust.)

Equa riparazione – Danno non patrimoniale – Riconoscimento della violazione (art. 41 CEDU) – Giudice nazionale – Medesimo riconoscimento (legge 89/01) – Obbligo di indennizzabilità – Adeguamento

Ove la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo abbia già accertato che il ritardo non giustificato nella definizione di un processo, in violazione dell’art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno del ricorrente, e abbia quindi riconosciuto in suo favore un’equa riparazione ex art. 41 della Convenzione, da tale pronuncia deriva che il giudice nazionale adito ai sensi della (sopravvenuta) legge 24 marzo 2001, n. 89, una volta che abbia accertato, con riferimento allo stesso processo presupposto, il protrarsi della medesima violazione nel periodo successivo a quello considerato dai giudici di Strasburgo, non può non indennizzare, in applicazione della citata legge, l’ulteriore danno non patrimoniale subito dalla medesima parte istante, e liquidarlo prendendo come punto di riferimento la liquidazione già effettuata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Equa riparazione – Esiguità della posta in gioco – Irrilevanza ai fini dell’indennizzabilità – Ansia e patemi d’animo – Componente costante del danno da ritardo – Eventuale riduzione del risarcimento

L’indennizzabilità non può essere esclusa sul rilievo dell’esiguità della posta in gioco nel processo presupposto*: sia perché trattasi di ragione resa, nel caso, non rilevante dal fatto che la Corte Europea ha ritenuto sussistente il danno non patrimoniale per il ritardo nello stesso processo; sia perché, più in generale, l’entità della posta in gioco nel processo ove si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole non è suscettibile di impedire il riconoscimento del danno non patrimoniale, dato che l’ansia ed il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell’entità del risarcimento, ma non totalmente escludente dello stesso.

  • Cfr. Cass. – Sez. Unite Civ. – Sentenza 26/01/2004 n. 1341 (Primo Pres. f.f. Ianniruberto; Rel. Lupo; Lepore Armando e Lepore Ettore c/ Min. Giust.)