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Trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla legge 3 maggio 1999, n. 124, art.8

Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro – Sentenze 1035 – 1036 e 1037 del 2016 pubblicate il 5 gennaio 2017. Finalmente una inversione di tendenza da parte della giurisprudenza nazionale. La Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro, nel ricordare gli sviluppi che si sono avuti negli anni scorsi nell’ambito della giurisprudenza europea, con le decisioni della Corte di Strasburgo sul caso Agrati ed altri e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) sul caso Scattolon, ha evidenziato che è compito del giudice chiamato a decidere sulle vicende del personale ATA procedere ad accertare se, all’atto del trasferimento del lavoratore, vi sia stato o meno un peggioramento retributivo, poiché gli Stati dell’Unione devono attenersi allo scopo della direttiva interessante il contenzioso, consistente, appunto, “nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”.

Nel fare ciò, si deve tener conto del potere-dovere del giudice nazionale, ai sensi degli articoli 11 e 117 comma 1 della Costituzione, e prima ancora dell’amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme dell’Unione europea provviste di effetto diretto (con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona) ed alle sentenze interpretative della Corte di Giustizia ove riguardino norme europee direttamente applicabili. La Corte ha ritenuto che, in vista di tale accertamento, non rileva la pregressa anzianità in sé, bensì il divieto di reformatio in peius derivante dall’art. 2103 del Codice Civile, evidenziando che nel confronto tra il trattamento retributivo percepito prima del trasferimento e quello percepito successivamente occorre tener conto anche degli elementi accessori continuativi della retribuzione, viceversa non considerati dall’amministrazione, con conseguente sussistenza del citato peggioramento ed accoglimento delle domande, sia pure in parte qua, dei lavoratori interessati.