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L’istanza di prelievo condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione. Il danno in presenza di una pluralità di ricorrenti.

CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE – Sentenza n. 12093 pubblicata il 10 giugno 2015, pronunziata nel giudizio iscritto al n. 694/2014 R.G. Con riferimento alle istanze di equa riparazione per processi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010, il nuovo testo del D.L. n.112 del 2008, art. 54, comma 2, condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche per il periodo anteriore, alla presentazione, nell’ambito del giudizio presupposto, dell’istanza di prelievo, senza che sia, poi, possibile operare una distinzione tra porzioni di durata dell’unico processo amministrativo in ragione del momento di entrata in vigore del testo originario del citato art. 54 o delle sue modifiche (così Cass. n. 3740/2013). Pertanto, una volta accertata l’esistenza di una istanza di prelievo nel giudizio presupposto, deve escludersi che il periodo di tempo anteriore alla sua presentazione sia irrilevante al fine del computo del termine di ragionevole durata del giudizio (così Cassazione nn. 627/2015 e 25447/2013). La presunzione di danno non patrimoniale non può, tra l’altro, essere esclusa dalla circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria, riguardi una pluralità di soggetti, considerato che la proposizione di un ricorso in forma collettiva ed indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o di patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo soggetto consorte in lite (Cassazione nn. 15545/2012 e 30160/2011).