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Risarcimento medici specializzandi, tre recenti pronunce del Tribunale di Roma.

Pubblichiamo tre distinte sentenze con le quali, recentemente, il Tribunale di Roma è nuovamente intervenuto sulla questione del diritto dei medici, che hanno frequentato le scuole di specializzazione prima del 1983, a ricevere l’adeguata remunerazione prescritta dalle direttive comunitarie. Il Tribunale, ripercorrendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione, ha riconosciuto che le direttive comunitarie, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni in materia di specializzazione dei medici, pur non dotate del carattere self-executing, hanno carattere sufficientemente preciso in merito all’obbligo, non ottemperato dallo Stato italiano con riferimento alla posizione degli attori in giudizio, tutti iscritti al primo anno della specialistica in epoca compresa tra il 1983 ed il 1991, di remunerare adeguatamente i medici durante la fase della specializzazione. La conseguenza del mancato riconoscimento del diritto previsto dalla normativa sovranazionale è la responsabilità risarcitoria dello Stato per il danno procurato a coloro, ai quali le direttive dell’UE riconoscevano il diritto alla adeguata remunerazione, danno che è stato valutato in misura variabile tra €. 6.714,00 ed €. 11.103,82 per ogni anno di specializzazione. Il diritto, per l’esercizio del quale la giurisprudenza prevalente individua un termine di prescrizione decennale decorrente dal 1999, è stato riconosciuto non prescritto, come preteso dalla difesa erariale, in ragione della pendenza, sin dal 1992 e dal 2000 di distinti procedimenti avviati dinanzi ai Giudici Amministrativi, prima dell’avvio dell’azione risarcitoria dinanzi al Tribunale civile di Roma, che hanno inoltre consentito di pretendere anche una maggiore somma a titolo di interessi legali e maggior danno.