CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Sentenza n. 11097 pubblicata il 28 maggio 2015. I giudici della Suprema Corte, cassando una negativa decisione della Corte di Appello di Perugia, hanno ritenuta valida, ai fini della proponibilità di cui all’art.54, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 104 del 2010, del giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001, l’istanza di prelievo depositata prima della presentazione dell’istanza di discussione nel processo amministrativo presupposto. Tale istanza, sia pur presentata nell’immediatezza del deposito del ricorso non può ritenersi irrilevante ai fini dell’applicazione della successiva normativa che ha previsto l’istanza di prelievo come condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, non potendosi interpretare la detta previsione come volta ad imporre l’obbligo di una nuova istanza.
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Mag
2015