News

La Cassazione afferma il diritto, sul piano interno, di ricorrere per denunziare la irragionevole durata del procedimento ex lege “Pinto”.

Un intervento dei giudici della Suprema Corte che rivoluzionerà non poco gli equilibri delle Corti di appello territoriali.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile – Sentenza n. 8283/2012, pubblicata in data 24 maggio 2012.

E’ ammissibile la domanda con la quale si chiede l’equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento ex lege n.89/2001, che, con riferimento sia al primo grado dinanzi alla Corte di Appello che in sede di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, rappresenta  un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli; esigenza questa, tanto più pressante in quanto ci si trova in presenza di una tipologia di giudizi finalizzati all’accertamento di una violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo, che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n.89/2001.

Ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, occorre procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte europea sul punto, e, quindi, esaminare i seguenti arresti della Corte di Strasburgo:
– Cocchiarella c/ Italia del 29 marzo 2006;
– Simaldone c/ Italia del 31 marzo 2009;
– Belperio e Ciarmoli c/ Italia del 22 ottobre 2010;
– CE.DI.SA. Fortore s.n.c. c/ Italia del 27 settembre 2011.
Aderendo ai principi affermati con tali arresti, la Suprema Corte, nel ritenere di non poter dare continuità alle indicazioni interpretative offerte con la sentenza n. 8287 del 2010, che aveva individuato in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso la ragionevole durata del procedimento “Pinto”, afferma il principio che ” ..la durata complessiva dei due gradi del giudizio ex lege Pinto debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di anni due“.