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Omessa o ritardata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel procedimento “legge Pinto”.

Omessa o ritardata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel procedimento ex lege Pinto. Natura del termine assegnato per la notifica.Conseguenze.

Il termine fissato dagli articoli 435 e 415 c.p.c., per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, considerato perentorio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.20604/2008, si riferisce solo ai casi dell’appello e dell’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro. Tale orientamento non è stato ritenuto di generale applicazione dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, anche in relazione a procedimenti di natura “lato sensu” impugnatoria (a differenza di quello in unico grado regolato dalla legge n.89/2001), lo ha spesso disatteso (ex multis Sezione 1 n.11301/10; n. 17670/10; n. 12983/10).

La legge n.89/2001, art.3, laddove parla del giudizio relativo all’introduzione della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, non attribuisce espressamente, a norma dell’art.152 comma 1 c.p.c., natura perentoria al termine stabilito dal giudice per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, limitandosi a prevedere il termine dilatorio di comparizione di quindici giorni per consentire la difesa all’amministrazione, ed a collegare la sanzione della improponibilità della domanda (art.4) soltanto al deposito del ricorso oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concluso il procedimento presupposto.

L’interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme non può non tener conto del principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in via di interpretazione dell’art.6, parag.1, della CEDU (il cui rispetto è imposto al giudice nazionale dall’art. 117 della Costituzione), secondo cui il diritto di accesso ai Tribunali ed alle Corti implica l’esigenza, nell’applicare le norme di procedura dettate dalle leggi interne, di evitare che una interpretazione troppo formalista impedisca, in effetti, l’esame del merito dei ricorsi.
CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 – sentenza n.7022/2012.
Come precedenti ulteriori: Sezione 1 n.22153/11; n.22154/11.