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La Corte di Cassazione ritorna ad esaminare la questione relativa al deposito dell’istanza di prelievo, come condizione di proponibilità dell’azione

In materia di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24416 depositata il 21 novembre 2011, è ritornata a pronunciarsi in merito alla condizione di proponibilità dei ricorsi ex l. 89/2001 riguardanti i procedimenti amministrativi, introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. In particolare la Suprema Corte ha ribadito il concetto che in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, l’innovazione introdotta dall’art. 54, comma 2, del d. l. 25 giugno 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di “prelievo”, ai sensi dell’art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, lascia sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata legge n. 89/2001, con riguardo al periodo anteriore. La legge n. 133/2008 è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa. (Conformi Cass. n. 5317/2011; Cass. n. 115/2011)