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TAR Lazio – Sindacato giurisdizionale del Giudice Amministrativo e domande di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

Il sindacato giurisdizionale del Giudice Amministrativo sui giudizi espressi in relazione a domande riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio e di riconoscimento dell’equo indennizzo è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall’atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni alle quali è pervenuta l’Amministrazione.
Il Giudice della legittimità non può impingere nel merito, specialmente se tecnico, di valutazioni che competono solo alla P.A., ne, tantomeno, sostituire la valutazione di merito dell’Amministrazione con una propria determinazione di segno opposto, che direttamente conceda il beneficio richiesto dall’interessato.
TAR Lazio – Sez. Prima bis – Sentenza n. 00818/2010, pubblicata il 25.01.2010 – Ricorso n. 12610/2004 R.G..
Conforme, Consiglio di Stato, Sez. Quarta, 16.10.2009, n. 6352.