Non sussiste il danno per violazione del termine di ragionevole durata di un processo allorquando la controversia oggetto del processo civile presupposto – conclusosi con l’estinzione per inattività delle parti a seguito di transazione stragiudiziale – sia stata completamente gestita fuori dell’ambito processuale, con conseguente carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio in cui era convenuto, essendo il suo interesse quello, opposto, alla stasi del procedimento per coltivare la prospettiva, poi concretizzatasi, della definizione in sede stragiudiziale.
15
Mag
2006