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Corte di Cassazione: Equa riparazione – Sez. Prima Civile – Sentenza nr. 07664 del 13 aprile 2005 (Alf. ed aa. c/ Min. Giust.). Spetta all’amministrazione convenuta allegare e dimostrare che il ritardo nella definizione di una procedura fallimentare non vada ascritto agli organi del fallimento.

Non spetta al creditore allegare e dimostrare che vi è stato ritardo nella predisposizione del piano di riparto o che vi è stato ritardo nella liquidazione dei cespiti fallimentari. Trattandosi di valutare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge nr. 89 del 2001, attività, cui sono tenuti gli organi del fallimento, spetta, infatti, all’amministrazione convenuta allegare e dimostrare che il ritardo nella definizione della procedura non va ascritto agli organi predetti e che è giustificato, invece, da documentate ragioni, quali possono essere il sollecito esperimento di azioni revocatorie fallimentari, la opposizione dello stesso creditore, che lamenta la eccessiva durata del processo, allo stato passivo, obbiettive difficoltà incontrate nella liquidazione delle attività fallimentari e così via.