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Corte di Cassazione: Equa riparazione – Sez. Prima Civile – Sentenza nr. 07978 del 18 aprile 2005 (Sell. c/ P.C.M.). In caso di instaurazione di un giudizio di ottemperanza, il momento in cui la decisione è divenuta definitiva culmina nella statuizione della misura attuativa del giudicato.

Posto che con il giudizio di ottemperanza si realizza lo scopo di dare piena ed effettiva soddisfazione al medesimo interesse sostanziale riconosciuto dalla sentenza da adempiere, con un provvedimento che spesso si palesa integrativo di tale sentenza e che comunque ne specifica il contenuto, devesi ritenere che, nell’ipotesi in cui venga esperito tale strumento di tutela, “il momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva” considerato dall’art. 4 della 24 marzo 2001, nr. 89, va identificato con il compimento dell’attività sostitutiva di quella dell’amministrazione, vale a dire con la statuizione della misura attuativa del giudicato, fermo restando che il dies a quo va identificato con la data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza da adempiere.