Con riferimento ad un procedimento fallimentare presupposto, erra il Giudice dell’equa riparazione nel ritenere quale fase conclusiva del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (e, quindi, quale termine finale del processo al fine del computo della durata dello stesso) il momento in cui è avvenuta l’ammissione del credito allo stato passivo. Data la natura e l’evidenziata finalità del fallimento, va considerato anche il periodo successivo, dovendo la procedura fallimentare, con riguardo al concorso dei creditori, considerarsi conclusa soltanto nel momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso oppure, nella ipotesi di soddisfacimento parziale o di totale inadempimento, quando sia intervenuto decreto di chiusura del fallimento o perchè è stata compiuta la ripartizione finale dell’attivo o perchè la procedura non può essere utilmente continuata per insufficienza di attivo e tale decreto sia divenuto definitivo per essere scaduto il termine di quindici giorni dalla sua affissione senza che sia stato impugnato con reclamo alla corte d’appello (artt. 118 e 119 legge fall.).
01
Giu
2005