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Corte di Cassazione: Equa riparazione – Sez. Prima Civile – Sentenza nr. 21965 del 22 novembre 2004 (De L. G. c/ Min. Giust.). Una volta accertata la durata irragionevole del processo, non può il giudice del merito escludere l’equa riparazione per l’ansia da tal durata arrecata, solo in relazione all’esito della lite.

Appare meritevole di censura la statuizione che abbia tratto dalla modestia del credito riconosciuto all’esito del giudizio argomento per escludere l’ansia o patema da attesa ingenerati dal pur riconosciuto anomalo protrarsi del giudizio stesso, in tal guisa mancando di applicare i principi formulati dalla Corte Europea e da questa Corte di legittimità alla stregua dei quali il ristoro in discorso deve normalmente riconoscersi alla parte di un giudizio che abbia registrato durata irragionevole.