Appare meritevole di censura la statuizione che abbia tratto dalla modestia del credito riconosciuto all’esito del giudizio argomento per escludere l’ansia o patema da attesa ingenerati dal pur riconosciuto anomalo protrarsi del giudizio stesso, in tal guisa mancando di applicare i principi formulati dalla Corte Europea e da questa Corte di legittimità alla stregua dei quali il ristoro in discorso deve normalmente riconoscersi alla parte di un giudizio che abbia registrato durata irragionevole.
01
Dic
2004