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Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza nr. 20133 del 12 ottobre 2004. Il ritardo del Giudice nel deposito dei provvedimenti lede il prestigio della Magistratura.

Nel caso in cui il magistrato sia incorso in ritardi nel deposito di provvedimenti che siano tali, per consistenza e numero, da superare i limiti della ragionevolezza e giustificabilità, si realizza una lesione al prestigio della Magistratura che è in re ipsa, senza necessità di accertamento in ordine al concreto verificarsi della perdita di credibilità della funzione.