Interventi e pubblicazioni, Novità CEDU

Il fenomeno espropriativo, alla luce del nuovo assetto normativo interno, in relazione alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Per comprendere appieno la portata delle novità giurisprudenziali in materia espropriativa occorre analizzare la sua evoluzione giuridica nel nostro ordinamento.
A tal proposito, è necessario stabilire le caratteristiche proprie di tutte le fasi attraverso le quali si snoda la procedura di espropriazione per pubblica utilità. Il bene collettivo ed il diritto di proprietà costituiscono, entrambi, interessi costituzionali di equiordinata importanza. Pertanto, in base ad un giudizio di “bilanciamento” tra valori fondamentali, l’uno può avere la prevalenza sull’altro soltanto in presenza di determinati presupposti stabiliti in via preventiva ex lege, presupposti questi che divengono condizioni di legalità dell’azione amministrativa subordinata altresì alla quantificazione di un’indennità che costituisca un serio ristoro per la perdita del diritto dominicale costituzionalmente tutelato ex art. 42 C..
Una tale premessa però ha dovuto fare i conti, negli anni con un istituto di creazione pretoria “l’occupazione appropriativa” o “accessione invertita” legittimante i comportamenti abusivi della pubblica amministrazione nei confronti dei privati attraverso l’instaurazione di procedimenti ablatori irregolari o protratti sine die senza l’ultimazione dell’opera pubblica o addirittura iniziati nella totale assenza dei presupposti legali.
La necessità di rivolgersi ad organismi internazionali deriva dall’assetto della normativa italiana, sia positiva che di formazione giurisprudenziale, in materia di procedure di esproprio illegittime, la quale impedisce al cittadino, i cui beni siano stati oggetto di illegittima espropriazione, di tornare titolare del diritto di proprietà coattivamente ed illegalmente usurpatogli.
Al fine di invitare la Corte a ripristinare la legalità violata, occorre sottolineare l’esistenza, nel caso di specie, di una rilevante interferenza dello Stato italiano con il diritto del cittadino al pacifico godimento dei beni di sua proprietà, certamente non compatibile con l’art. 1 Protocollo 1, laddove il comportamento di uno Stato che si fa portatore dei principi di democrazia, di giustizia sostanziale e di tutela delle posizioni giuridiche riconosciute dall’ordinamento interno, sia invece totalmente scevro da qualsiasi forma di rispetto dei principi appena enunciati nel porre in essere un’attività come quella che compete allo Stato in materia ablatoria, che dovrebbe essere tesa al raggiungimento di risultati favorevoli all’intera collettività pur rimanendo rispettosa dell’interesse individuale costretto a soccombere in presenza di obiettivi superiori. Posto che il singolo cittadino, che subisce gli effetti della procedura espropriativa a suo carico, non può interferire con le scelte che a monte vengono effettuate dalla pubblica amministrazione procedente, poiché le leggi interne si conformano al principio della priorità dell’interesse pubblico su quello privato, ciò non significa che il diritto individuale non vada comunque tutelato sotto altri aspetti.


Una procedura complessa come quella espropriativa si compone di diversi momenti endoprocedimentali o non, attraverso i quali si snoda l’azione amministrativa che dovrebbe almeno in linea teorica corrispondere ad un meccanismo trasparente e ad ogni passo intelligibile. In effetti, la tutela primaria che uno Stato garantista ha il dovere di assicurare al cittadino espropriato dei suoi beni, dovrebbe in primis consistere nel rispetto rigoroso e letterale delle norme interne che discplinano il settore urbanistico, dotato come abbiamo detto nell’esposizione della vicenda processuale, di un apparato di leggi complesso e talvolta inadeguato a consentire un confronto dialettico tra i vari interessi confliggenti pubblici o privati che siano, tanto da rendere difficoltoso il dialogo e il rapporto collaborativo del singolo con la Pubblica Amministrazione. A questo discorso è necessario aggiungere che nell’ordinamento interno si sta affermando, solo di recente, un orientamento che tende a tutelare in via assoluta i diritti del privato che viene a subire un procedimento espropriativo.
L’art. 1 Prot. 1,norma CEDU tesa a tutelare il diritto di proprietà, nello statuire che nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, va a sancire il principio per cui un’interferenza dell’autorità nel diritto al rispetto dei beni deve assicurare un “equo bilanciamento” tra le esigenze dell’interesse generale della collettività e quelle della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (CEDU, Belvedere Alberghiera c/Italia sez. II 30/05/2000.
Il fatto che si venga privati di beni di propria appartenenza a causa della violazione di quelle che la Corte di Strasburgo ha più volte qualificato come condizioni di finalità e condizioni di legalità del procedimento espropriativo ai fini della compatibilità dello stesso con l’art. 1 Prot 1, ha comportato la trasformazione del potere pubblico in arbitrio poiché esercitato, nel caso in esame, in modo non conforme alla realizzazione dell’interesse generale e un uso di natura sfunzionale della proprietà acquisita, in quanto supportato da comportamenti illegali e non volto, neanche in via di fatto, ad attuare le previsioni urbanistiche che avrebbero dovuto esserne il presupposto.
La liceità della privazione della proprietà ai sensi dell’art. 1 Prot. 1 è subordinata al rispetto imprescindibile di alcune condizioni: il fine di pubblica utilità e la conformità alla legge ed ai principi generali di diritto internazionale, infatti, rappresentano un diritto condizionato. Intanto la P.A. permane nell’area della liceità, in quanto è rispettosa delle condizioni poste dal diritto interno, ma a maggior ragione dal diritto internazionale che si pone come garante della legalità non attuata nell’ordinamento statuale di riferimento. Secondo la giurisprudenza di Strasburgo ci sono diversi modi in cui si può scadere nell’illegalità violando l’art 1 Prot. 1 ed oltre alla privazione totale dei diritto di proprietà e la cosiddetta lesione della sostanza, che si realizza quando il proprietario è soltanto in via di fatto impedito nell’esercizio del diritto che però ancora gli compete, c’è un terzo modo che risulta maggiormente adeguato al caso di specie e consiste nella violazione della disciplina d’uso, che corrisponde, dal lato pubblicistico, ad un cattivo uso del potere ablatorio, contrario alla funzione che dovrebbe assolvere, ponendosi invece in netto contrasto con il dettato legislativo (così in Sporrong e Lònnroth). Come ha avuto modo di precisare la Corte di Strasburgo, in altri precedenti giurisprudenziali, il requisito della conformità alla legge postula sia l’esistenza di norme di diritto interno, sia la conformità a tali norme del provvedimento concreto. Pertanto, per soddisfare tali requisiti si richiede la necessità di norme che soddisfino sostanzialmente ai caratteri della precisione e delle accessibilità (Corte Europea dei diritti Dell’uomo, 8 luglio 1986, Litghow et autres). La condizione in parola non può comunque dirsi soddisfatta quando la normativa interna venga applicata nel senso di attribuire agli organi competenti una discrezionalità tale da rendere il proprio comportamento imprevedibile, senza peraltro offrire idonee garanzie processuali per la protezione del singolo contro l’arbitrio (Corte Europea dei Diritti Dell’uomo 22 settembre 1994, Hentrich c. France).
Per quanto riguarda poi il discorso sulla necessità che il comportamento concreto posto in essere dallo Stato sia conforme alla legge, quest’affermazione deriva dal fondamentale principio della preminenza del diritto, inerente in quanto tale all’intera Convenzione. Esso implica secondo le parole utilizzate nel caso Iatridis << le devoir de l’Etat ou d’une autoritè publique de se plier à un jugement ou un arret rendus a leur encontre….>> (Corte Europea dei Diritti Dell’uomo 25/03/1999, Affaire Iatridis c/ Grecia). La preminenza del principio di legalità così come ridefinita dalla sentenza Iatridis trova la sua massima espansione in altre due importanti pronunce della Corte europea (Belvedere Alberghiera c/Italia 30maggio 2000 e Carbonara e Ventura c/Italia 30 agosto 2000).
L ‘occupazione sine titulo è un istituto di origine pretoria con il quale i giudici civili italiani hanno cercato di riparare con un’anomala legittimazione a quei casi in cui una Pubblica Amministrazione abbia occupato in modo illecito beni di proprietà privata, dando agli stessi una destinazione pubblicistica. Il fine di pubblico interesse, secondo tale orientamento, sanava qualsiasi irregolarità del procedimento espropriativo, provocando poi la trasformazione irreversibile del bene privato l’impossibilità di restituzione dello stesso in capo al privato che, in ogni caso, rimaneva leso nel suo diritto anche in seguito all’annullamento degli atti della procedura, poiché, si diceva, il bene veniva acquistato a titolo originario dalla P.A. in seguito alla trasformazione che ormai gli aveva impresso uno stampo pubblicistico. La giurisprudenza dell’ordinamento giuridico italiano si è più volte pronunciata sul punto, arrivando oggi a sconfessare i principi che essa stessa aveva trasfuso nella sentenza storica che aveva dato vita all’istituto, la n. 1464 del 1983 della Suprema corte di Cassazione, trasformando il nuovo indirizzo che abiura l’occupazione sine titulo in norme scritte che sono alla base del nuovo Testo Unico in materia espropriativa, D.P.R. n. 327/2001, dove, all’art. 43, si legge che l’occupazione illegittima di un bene privato da parte della P.A. comporta in capo alla stessa una responsabilità risarcitoria che, se non si esprime nella restituzione del bene, comporta un ristoro per il pregiudizio subito commisurato al valore venale dello stesso. Questa inversione di tendenza trova le sue radici nell’ultima sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea sul punto, che, di recente, ha definitivamente qualificato impossibile un acquisto di un bene in capo alla P.A. in base ad un comportamento illecito della stessa e lontano da qualsiasi motivazione di carattere pubblicistico. Quindi, ritornando al caso che qui ci interessa approfondire, un procedimento improntato all’illegalità, pur se formalmente esistente, è da considerarsi privo di quei requisiti minimi che giustificano l’interferenza del potere pubblicistico con quello privato dando vita così ad un procedimento che in realtà non esiste e che produce un abuso sui beni di titolarità dei ricorrenti. Ritornando alle due sentenze della Corte di Strasburgo sopra citate, il nucleo centrale delle stesse va ricercato, anche alla luce di quanto appena detto, nel rispetto del principio di legalità che costituisce la condizione pregiudiziale di compatibilità di un provvedimento di interferenza nel diritto al rispetto dei beni garantiti dall’art. 1 Prot. 1. In effetti, nel momento in cui si accerta la violazione delle regole predisposte dall’ordinamento per l’attuazione del procedimento espropriativo, deve assumersi già perpetrata la violazione dell’art. 1 Prot. 1, non sorgendo pertanto nessuna questione sull’esame delle condizioni dell’indennizzo, poiché il cittadino, per la privazione subita, ha diritto o alla restituzione del bene, se possibile, o al valore venale dello stesso. Questo discorso viene portato avanti dalla Corte di Strasburgo sia nel caso Zubani contro Italia che nelle due sentenze più recenti sopra citate, affermando in questi ultimi due casi, inoltre, che i comportamenti illegali dell’amministrazione non possono considerarsi sanati con interventi correttivi ex post poiché in tal modo il proprietario si trova di fatto totalmente alla mercè dell’amministrazione.
La Corte europea, ha sostenuto inoltre, anche nelle già richiamate decisioni, che “l’indennizzo per il pregiudizio subito può costituire un risarcimento adeguato, allorquando prende in considerazione anche il danno derivante dalla durata della privazione e venga pagato in un tempo ragionevole”. Nelle ipotesi in cui tale ragionevolezza non venga rispettata, viene meno il giusto equilibrio, ancora una volta, tra le esigenze dell’interesse della Pubblica Amministrazione ed i Diritti Fondamentali dell’Individuo (come precisato dalla citata sentenza Zubani, ove si richiama la sentenza Sporrong e Lonnroth c/Svezia del 23.09.1982). Sempre in Zubani contro Italia si legge che a fronte di un’occupazione che si riveli illegittima, se i beni non vengono restituiti è giusto prevedere a favore del proprietario il risarcimento integrale del pregiudizio subito ( comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento).
In effetti, ciò che dovrebbe attendersi da un Paese che si dica rispettoso dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, sarebbe la predisposizione di un iter procedimentale snello, duttile, da potersi azionare in tempi brevi, nelle ipotesi in cui emerga ictu oculi, la non conformità dell’agire amministrativo al dettato normativo, attraverso il quale si possa provvedere al riconoscimento nei confronti del soggetto leso del suo diritto di proprietà, contra legem usurpato, ovvero, quantomeno, dell’equivalente in termini monetari del bene oggetto dello stesso.
A tal punto non si può non approfondire la questione riguardante il momento effettivo in cui avviene la perdita della proprietà che a ben vedere non costituisce un “effetto automatico” dell’occupazione illegittima di un terreno, in quanto ciò vanificherebbe il valore costituzionale di un diritto vantato erga omnes dal suo titolare. Quest’ultimo, fino a quando la pubblica amministrazione lo priva ingiustamente del godimento , della disponibilità, della possibilità di esercizio della propria autonomia patrimoniale in merito ai propri beni, subisce un illecito di “ carattere permanente” che si esaurisce o con la restitutio in integrum del bene se possibile, oppure con l’integrale ristoro in termini economici per il danno subito. Se non si verifica uno di questi due ultimi eventi si assiste soltanto alla protrazione nel tempo di un comportamento in via più non soltanto formale, ma anche e soprattutto in via sostanziale illecito e completamente violativo di ogni prerogativa dominicale del titolare. Inoltre, il singolo che subisce un procedimento di esproprio illegittimo non può essere mai a conoscenza con un margine di certezza plausibile del momento effettivo in cui viene a perdere il suo diritto in quanto, la pubblica amministrazione in virtù degli immanenti poteri di autotutela che ad essa vengono riconosciuti nel nostro ordinamento, potrebbe in ogni momento della procedura di esproprio sanare con attività provvedimentale ex post quanto erroneamente realizzato in dispregio delle condizioni di legalità garantite dal nostro assetto normativo.
La situazione di inerzia da parte dei pubblici poteri comporta in realtà una condizione di stasi nella quale il bene da un punto di vista effettivo è nel possesso della pubblica amministrazione, anche se la titolarità formale è ancora nelle mani del singolo aggredito da una procedura irregolare. La Corte di Strasburgo ha avuto spesso modo di ribadire tali concetti attraverso una serie di pronunce in tal senso (decisioni del 25 marzo 2004. La Rosa VII, e I aprile 2004 Carletta, LA Rosa II e La Rosa III).
L’automaticità degli effetti dell’acquisto del bene in capo alla P.A. è stata in realtà smentita dal dato positivo oggi in vigore all’art. 43 del Testo unico dell’espropriazione l. 327/01, intitolato “utilizzazione di beni per scopi di pubblica utilità”, nel quale oltre ad essere bandita ogni forma di occupazione appropriativa viene ad esprimersi il fenomeno per cui l’effetto privativo della perdita della proprietà in capo al privato può e deve avvenire soltanto in virtù di un atto formale di acquisizione consistente nel decreto di esproprio e mai prima. L’aspetto dirompente di questo nuovo assetto legislativo sta nel fatto che il legislatore non si esprime sul termine entro il quale tale atto deve essere emanato consentendo all’interprete di poter ben ipotizzare che, anche in presenza di un contenzioso già iniziato, fino al momento dell’emanazione di una sentenza definitiva, la pubblica amministrazione ha sempre tempo di correggere il suo operato rispondendo comunque dei danni causati.
E’ come affermare che la pubblica amministrazione, in forza del pubblico interesse che muove il suo agire, può esercitare fino all’ultimo istante prima del provvedimento giurisdizionale che chiude la vicenda, un diritto potestativo che determina la perdita sine die del diritto di proprietà in capo al privato senza la possibilità dello stesso di ottenere la restituzione. Questo stato di cose consente di valutare due aspetti di rilevante portata. Il primo afferente alla scomparsa del fenomeno dell’accessione invertita nel nostro ordinamento in quanto un simile comportamento in assenza di un valido atto formale di acquisizione non vale a legittimare l’acquisto del bene in capo alla pubblica amministrazione; il secondo inerente alla portata del ristoro che si ritiene adeguato a ripristinare lo status quo ante almeno in termini monetari. Ristoro che va parametrato al valore venale del bene nello stato in cui si trova a seguito dell’intervento ablativo illegittimo. Il quadro normativo in vigore viene menzionato in tale sede per dimostrare la compatibilità dell’atteggiamento della Corte espresso attraverso le sue pronunce con l’assetto costituzionale e positivo del nostro ordinamento che, proprio adeguandosi agli “standards comunitari”, si è normativamente evoluto attraverso una scelta legislativa come quella che si esprime nell’art. 43 sopracitato.


Si può affermare con certezza che il sopravvenire di una fonte ordinaria che regolamenta un istituto di creazione pretoria fuga ogni dubbio sulla disciplina da applicare, che oggi è soltanto quella contenuta nel Testo unico di cui sopra.
Rispetto poi al discorso del “giusto ristoro” da riservare al privato nel rispetto dell’equo bilanciamento di valori propugnato dalla Corte, proprio il Consiglio di Stato di recente (C.d.S. 29.04.2002 n. 2280, in Urbanistica ed appalti) si è occupato della questione sancendo che: “l’effettività della tutela del cittadino nei confronti dell’attività, provvedimentale o materiale, della pubblica amministrazione predicata a livello costituzionale dagli artt. 24 e 113, impone di non considerare la tutela restitutoria o ripristinatoria come eventuale od eccezionale ed anzi spinge a ritenere che proprio la tutela risarcitoria patrimoniale debba essere considerata sussidiaria rispetto alla prima, con la conseguenza che essa debba considerarsi praticabile quando quella restitutoria non possa essere eseguita con successo: anche in tale prospettiva va infatti interpretato il principio di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 97 della Costituzione, in quanto l’interesse pubblico prevalente (alla conclusione dei lavori o alla realizzazione dell’opera) può invocarsi solo quando il provvedimento amministrativo sia stato legittimamente emanato, non potendo altrimenti sacrificarsi la tutela reale del cittadino all’integrità del diritto illecitamente leso.”
La Corte dei Diritti Umani sembra confermare la tendenza, volta a considerare le proprie decisioni aventi non un valore meramente dichiarativo, ma anzi rivolte direttamente ad individuare in concreto la misura che lo stato inadempiente deve realizzare per elidere la violazione precedentemente perpetrata. E tale adempimento dell’obbligo di esecuzione che la stessa Corte aveva tradizionalmente riservato alla sfera esclusiva della Stato, sembra essere risucchiato nell’ambito di operatività delle sentenze di Strasburgo.
Nelle due sentenze storiche (Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura), la Corte ha finito col rilevare che la condotta di occupazione acquisitiva ha integrato un’ingerenza contraria alla condizione di legalità e dunque arbitraria e che l’atto del Governo italiano che la Corte ha ritenuto contrario alla Convenzione non era una espropriazione che sarebbe stata legittima a fronte del pagamento di un indennizzo, ma un illegale impossessamento sui beni dei ricorrenti. Si parla infatti nelle decisioni sopraccitate di “illegalità intrinseca dell’impossessamento” proprio a significare che nessuna differenza ontologica la Corte ha colto tra fatto illecito perpetrato in presenza di una dichiarazione di p. u. e condotta materiale usurpativa, il che conforta la critica alle ultime sentenze del 2003 delle Sezioni Unite della Suprema corte di Cassazione. Infatti, il riconoscimento del diritto all’integrale risarcimento del danno riconosciuto nel caso Carbonara e ventura, parifica in modo netto ed inequivocabile tutte le ipotesi di occupazione illegittima che le Sezioni Unite continuano invece a distinguere a fini risarcitori. Tale affermazione sconfessa decisamente il contenuto di tali sentenze della Cassazione che avevano con foga ribadito la conformità del risarcimento non integrale sia alla Costituzione che alla Convenzione sulla base di affermazioni apodittiche e poco attinenti al fatto sostanziale della privazione che in ogni caso si verifica e del mancato godimento del bene che produce inevitabilmente la compressione attraverso un vincolo ingiusto e quindi l’effetto espropriativo larvato conseguente.
Per questi motivi la Corte ha ritenuto che l’indennizzo da stabilire deve riflettere l’idea di una “totale eliminazione delle conseguenze dell’ingerenza oggetto della lite”, tenendo conto della valutazione attuale del fondo, così come risulta condizionato dal plusvalore decretato dalla successiva costruzione di opere pubbliche. Pertanto, così come viene espresso nella sentenza Belvedere e nella sentenza Papamichalopoulos, con un iter motivazionale sostanzialmente sovrapponibile, i criteri risarcitori devono essere gli stessi sia nel caso di un’occupazione radicalmente illecita sia nel caso di un’occupazione che lo diviene in via successiva. Accanto a questo che costituisce il danno materiale deve essere risarcito il danno morale che consegue, secondo un principio di adeguatezza causale, alla violazione dell’art.1 Prot.1, in quanto la privazione del bene afferente al suo titolare comporta per quest’ultimo l’impossibilità di disporne e l’incertezza nella pianificazione delle decisioni da assumere in merito ad esso, nonché l’ansia di non conoscere fino all’esito definitivo della lite se si è ancora titolari del diritto dominicale in contestazione.
Sul punto non può tacersi il dirompente orientamento innovativo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, in relazione alla risoluzione dei problemi ingenerati dalla prova del danno morale vantato in base alla Legge Pinto, oramai stabilisce che non occorre procedere alla prova di quanto già di per sé si verifica regolarmente in seguito alla violazione della norma CEDU (art. 6 § 1). Orbene, tale percorso argomentativo potrebbe spiegare validità anche per l’ipotesi di danno non patrimoniale correlato alla lesione del diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 Prot. 1 della CEDU.
Se infatti, con la formula del danno esistenziale si è dato voce a tutte quelle lesioni inerenti alla persona di rilievo costituzionale, anche se non connotate da rilevanza economica e non costituenti reato, non pare potersi dubitare che anche la lesione del diritto dominicale, ripercuotendosi negativamente sulla persona umana, impone un risarcimento. La Cassazione, poi, ha di recente confermato l’interpretazione evolutiva dell’art. 2059 c.c. (Cass. Civ. 31.05.2003 n. 8828 – 8827, da ultimo Cass. Civ. SS. UU. 11.03.2004 n. 5044), ritenendo che una lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione imponga di ritenere inoperante il limite ivi posto se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.
Preme a questo punto sottolineare come la Corte di Strasburgo, nonostante l’asserita compatibilità del fenomeno dell’occupazione appropriativa con la Costituzione e con la Convenzione da parte della Corte di Cassazione, abbia ritenuto ricevibile (nel caso Maselli c/ Italia) il ricorso dichiarandosi in tal modo competente ad avere l’ultima parola sul punto, evidenziando nella parte motiva la portata giuridica dell’art. 43 del Testo Unico in materia di espropriazione.


Ed invero, proprio partendo dalla valutazione del tenore della normativa interna che oramai predica:l’esclusione dell’effetto estintivo acquisitivo per effetto dell’irreversibile trasformazione, la necessità di un atto amministrativo discrezionale che valuti l’opportunità di acquisire il bene al patrimonio indisponibile dello Stato, il riconoscimento automatico in caso di acquisizione cd. sanante- del diritto al risarcimento del danno attribuito questa volta in via integrale si dimostra indiscutibilmente, così come si legge anche nella relazione alla schema di testo unico predisposta da Consiglio di Stato, quanto l’art. 43 T.U. abbia rappresentato un momento di rottura verso un sistema che, per effetto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità era andato forgiando un modo di acquisto della proprietà non previsto dalla legge e fondato su un illecito dell’Amministrazione. Il Consiglio di Stato si sofferma appunto sulla ratio della riforma evidenziando che l’art. 43 mira esplicitamente ad eliminare la figura sorta dalla prassi giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa o espropriazione sostanziale, nonché quella dell’occupazione usurpativa. La riforma è di essenziale rilevanza se si pensa che lo Stato ha l’obbligo di adeguarsi ai principi costituzionali ed a quelli generali del diritto internazionale sulla tutela della proprietà.
In definitiva, quando la Corte dei diritti umani ha accertato la violazione del diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 prot. 1 alla CEDU per effetto di una condotta di occupazione illegittima, la stessa può disporre la condanna alla restitutio in integrum. Resta tuttavia riservato allo Stato il potere di eliminare totalmente le conseguenze attraverso un’equa soddisfazione, che in tal caso deve necessariamente riflettere il valore intero e totale dei beni, ivi compreso il danno morale patito dal proprietario.
A totale conferma di quest’ultima osservazione non si può tacere l’ultimissima pronuncia della Corte di Strasburgo sul punto, intervenuta in data 29.07.2004, sul caso Scordino c/Italia che finalmente abiura l’applicazione indiscriminata e retroattiva che lo Stato Italiano ha compiuto rispetto all’art. 5 bis della legge n. 359/92 utilizzata come scudo protettivo da risarcimenti illimitati, ritenendo la norma summenzionata iniqua e non conforme allo spirito della CEDU.
Si tratta, a ben vedere, di un ulteriore piccolo passo verso l’affermazione di quei diritti che in Italia lo Stato solo potenzialmente garantisce nella Carta Costituzionale, tradendone l’applicazione a livello sostanziale.

Intervento realizzato dall’Avv. Giovanni Romano e dall’Avv. Margherita Cardona Albini