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Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – Sentenza nr. 13882 del 23/07/2004 (C.G. c. Banca xxxxx soc. coop. r.l.). Limite di “ragionevolezza” della durata delle prestazioni lavorative del dirigente.

Per un lavoratore rientrante nella categoria del personale direttivo, l’essere costretto a restare sul luogo di lavoro oltre l’orario normale fissato per gli altri dipendenti costituisce carattere gravoso ed usurante della prestazione, pure se il lavoratore di livello dirigenziale sia costretto a restare anche in attesa senza dovere svolgere materialmente alcuna attività. Di conseguenza la protrazione continuativa e quotidiana rispetto al normale orario di lavoro della prestazione da parte del dirigente costituisce a tutti gli effetti lavoro retribuibile come straordinario, sempre che la cennata protrazione sia stata richiesta o autorizzata specificamente dal datore di lavoro.
Il carattere particolarmente gravoso e usurante non deve essere inteso nel senso che l’attività prestata dal lavoratore debba essere tale da portare, prima o poi, alla rovina fisico-psichica del lavoratore stesso, ma è sufficiente che essa sia complessivamente più gravosa rispetto a quella normalmente prestata dal personale direttivo dell’azienda.