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Corte di Cassazione – Sez. Unite Civ. – Sentenza nr. 06405 del 01/04/2004 (Min. Attiv. Prod. c. xxxx S.p.a.). Cognizione del giudice ordinario per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal d.l. 19 marzo 1981 nr. 75, convertito in legge 14 maggio 1981, nr. 219

La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal d.l. 19 marzo 1981 nr. 75, convertito in legge 14 maggio 1981 nr. 219, e successive modifiche, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l’attività dell’amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi. Questi principi, oltre che per i contributi per la ricostruzione e la riparazione di immobili (artt. 9 e 10 legge cit.), valgono anche per i contributi di cui al successivo art. 21.
Deve, pertanto, escludersi l’esistenza di una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alla concessione del contributo, a cui possa corrispondere una posizione di interesse legittimi del richiedente, derivando invece il diritto al contributo direttamente dalla legge ed essendo limitato l’intervento dell’amministrazione alla verifica della sussistenza in concreto delle condizioni previste dalla legge, anche nel caso in cui l’intervento non riguardi solo lavori di ripristino, ma comprenda anche l’adeguamento funzionale degli impianti.