Aperto alla firma degli Stati membri firmatari del Trattato STE 5, a Strasburgo, il 13 maggio 2004.
Per un più efficace funzionamento della Corte europea dei Diritti del’Uomo, il nuovo Protocollo n. 14 della Convenzione introduce le seguenti principali modifiche:
– ricorsi palesemente inammissibili: le decisioni di ammissibilità, attualmente prese da una commissione di tre giudici, verrebbero prese da un singolo giudice, assistito da relatori extra-giudiziari. L’idea è accrescere le capacità di filtraggio della Corte, in altri termini la sua capacità di filtrare i casi “senza speranza”;
–ricorsi ripetitivi: per i ricorsi che appartengono ad una serie derivante dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, la proposta è chel’istanza possa essere dichiarata ammissibile e giudicata da una commissione di tre giudici (contro l’attuale Sezione, composta da sette giudici) sulla base di una procedura sommaria semplificata;
–nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di permettere alla Corte una maggiore flessibilità, viene proposto un nuovo requisito di ammissibilità (oltre alle condizioni già esistenti, quali l’aver già percorso i diversi gradi di giudizio nazionali, o il limite temporale di sei mesi). Grazie a questo requisito, la Corte potrebbe dichiarare inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non abbia subito uno svantaggio significativo, purché il “rispetto dei diritti umani” non richieda che la Corte si faccia pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tuttavia, per evitare che ai ricorrenti venga negata una tutela giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali basi, se lo stato chiamato in causa non ne prevede una tutela.
Sulla base del Protocollo, il Comitato dei Ministri, sulla base di una decisione presa a maggioranza dei due terzi, avrebbe maggiori poteri per avviare un’azione giudiziaria davanti alla Corte in caso di inottemperanza alla sentenza da parte di uno stato. Il Comitato dei Ministri avrebbe anche il nuovo potere di chiedere alla Corte l’interpretazione di una sentenza. Questa facoltà è destinata ad assistere il Comitato dei Ministri nel suo compito di supervisione dell’attuazione delle sentenze, in particolare nel determinare quali misure siano necessarie per ottemperare ad una sentenza.
Gli altri provvedimenti previsti nel Protocollo vertono sulla modifica dei termini del mandato dei giudici, dagli attuali sei anni rinnovabili, ad un unico mandato di nove anni, e su una norma che tiene conto dell’eventuale adesione dell’Unione europea alla Convenzione.
27
Mag
2004