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Equa riparazione: Cassazione – Sez. I Civ. – Sentenza 05/05/2004, n. 08529 (A. P. c/ PCM)

Il giudice nazionale deve – ove reso possibile dalla identità delle premesse di fatto – adottare parametri di interpretazione/applicazione dell’art. 6 della Convenzione conformi a quelli dati dalla Corte Europea stessa (le difformi ed inadeguate statuizioni importando infatti l’automatico ricorso sussidiario al Giudice di Strasburgo, ricorso che è obbligo della giurisdizione nazionale scongiurare). Siffatta esigenza di non ignorare – anzi espressamente esaminare e valutare – i criteri ermeneutici/applicativi sottesi alle decisioni della Corte Europea riguarda non solo la scelta dei parametri di quantificazione del ristoro del pregiudizio subito per l’irragionevole durata del processo ma anche la formulazione di schemi o griglie di valutazione della stessa ragionevole durata, ben potendo ipotizzarsi tempi diversi – ma certi e prevedibili – di durata con riguardo a controversie ed affari di diversa complessità e dovendo il giudice nazionale tendenzialmente attenersi alle valutazioni generali espresse dalla Corte Europea al proposito e comunque farsi carico di un esame critico, e di una valutazione motivata, le volte in cui una decisione di quella Corte possa assurgere a livello di precedente.