Il 27 gennaio 2005, a seguito delle note pronunzie rese dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 10 novembre 2004 su otto distinti procedimenti: R.P. c. Italie (r. n. 62361/01); M. c. Italie (r. n. 64699/01); G.M. c. Italie (r. n. 64705/01); G.M. c. Italie (r. n. 65102/01); C. c. Italie (r. n. 64886/01); A. c. Italie (r. n. 64890/01); E. Z. c. Italie (r. n. 64897/01); G. e P. c. Italie (r. n. 65075/01), nell’ambito delle quali era stata riconosciuta la violazione del diritto all’irragionevole durata del processo, il Governo italiano, ritenendo di doversi avvalere della facoltà espressamente riconosciutagli dal regolamento di procedura, proponeva ricorso alla Grande Chambre (l’equivalente delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione), in ragione della delicatezza della materia trattata e delle conseguenze che le suindicate decisioni avrebbero potuto avere nell’ordinamento domestico.
La CEDU, negli otto suindicati casi esaminati dalla Grande Camera, nell’accertare, segnatamente, la compatibilità dei parametri adottati ed applicati dalle Corti d’Appello nazionali con quelli consolidati in ambito internazionale, ha riscontrato un relativo ribasso fino al 27% nelle liquidazioni. Ne è derivata, come logica ed immediata conseguenza, la constatazione solenne secondo la quale la legge Pinto non sarebbe stata in grado, a tutt’oggi, di fornire un rimedio interno efficace avverso il problema dei ritardi nell’amministrazione della giustizia italiana, rispetto ai quali il nostro Paese detiene tristi primati.
Peraltro, sotto accusa sono finiti anche i tempi di durata della stessa procedura azionata ed azionabile ex art. 2, l. nr. 89/2001: a fronte dei 4 mesi previsti dall’art. 3 della medesima normativa, notevolmente più ampio è risultato essere il lasso di tempo che i ricorrenti sono solitamente costretti ad attendere per veder liquidare gli indennizzi ex lege previsti.
In tale quadro, dunque, il definitivo monito all’Italia: adottare meccanismi riparatori e liquidatori che, fondandosi su “adeguate misure di bilancio”, garantiscano a chiunque abbia patito il danno per l’irragionevole durata di un contenzioso l’ottenimento di una pronuncia sulla durata irragionevole in tempi quantomeno “più ragionevoli”.
Qui di seguito è possibile prelevare il testo integrale, in lingua ufficiale, per ciascuna delle otto sentenze pronunciate dalla Grande Camera il 29 marzo 2006.