La qualità di procuratore della parte nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza impugnata non abilita il suo titolare alla proposizione dell’impugnazione in proprio, neanche quando si controverta unicamente sul punto delle spese processuali, salvo che lo stesso procuratore non ne sia dichiarato antistatario ed i motivi delle proposte censure attengano alla concessione della distrazione.
15
Mag
2006