La norma di cui all’art. 16 della legge 68/99, secondo la quale “I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso” va interpretata nel senso dell’irrilevanza dello status di disoccupazione, ai fini del beneficio della “quota di riserva”, sia al momento dell’assunzione che con riferimento al momento antecedente della presentazione della domanda di partecipazione concorso pubblico.
17
Gen
2006