Il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, con sentenza del 1° febbraio 2006, resa nelle cause riunite T-466/04 e T- 467/04 ha stabilito che l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (U.A.M.I.) non è legittimato ad impugnare una decisione di una Commissione di ricorso, ma, per converso, non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una Commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione. L’Ufficio, quindi, può anche aderire ad una conclusione del ricorrente o rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale.
10
Gen
2007