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Tribunale Ordinario di Benevento- sezione civile – Sentenza n. 1717/06 del 2 novembre 2006 – intermediazione e vendita di strumenti finanziari – violazioni che inficiano elementi intrinseci della fattispecie negoziale – nullità del contratto di acquisto

Alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 19024 del 29.9.2005, il Tribunale di Benevento precisa che non ogni contrarietà a norme imperative del T.U.F. o del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 comporta nullità del c.d. contratto quadro di prestazione dei servizi di investimento o dei singoli successivi contratti di acquisto o di vendita di titoli conclusi dalla banca nell’interesse del cliente.

La nullità è determinata, infatti, soltanto da quelle violazioni che inficiano elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che, cioè, riguardano in via diretta ed immediata uno dei requisiti essenziali del contratto, a meno che non sia la legge stessa a far derivare espressamente la sanzione della nullità da violazioni “esterne” al contenuto del contratto.Posto ciò, nel caso in esame si riscontrano violazioni di natura formale e sostanziale che danno luogo a nullità degli ordini di acquisto delle obbligazioni argentine.