La Corte di Giustizia, adita in sede di rinvio pregiudiziale, pronunciandosi in ordine all’interpretazione dell’art. 5, nn. 1 e 3, della prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre del 1988 (n. 89/104/CEE), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag.1), ha stabilito che esso deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato non ha il diritto di vietare il transito di merci, recanti un segno identico e fabbricate in uno Stato terzo, sul territorio di uno Stato membro dove detto marchio gode di tutela, quando le merci abbiano come destinazione finale uno Stato membro dove possono essere messe in commercio liberamente, poiché il marchio in questione non gode, ivi, di una siffatta tutela.
Il “transito esterno”, infatti, non implica alcuna commercializzazione delle merci di cui trattasi e, pertanto, non costituisce un uso del marchio tale da ledere il diritto del suo titolare di controllare l’immissione in commercio nella Comunità.