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Corte di Cassazione: Equa riparazione – Sez. Prima Civile – Sentenza nr. 04799 del 04 marzo 2005 (PCM c/ P. Di. G.). Il danno non patrimoniale è una conseguenza normale del ritardo e non necessita di prova specifica.

Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non necessaria ed automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro della violazione stessa, quando non sussistano circostanze particolari che ne evidenzino la mancanza nel caso concreto.