I Giudici della Suprema Corte hanno stabilito, con tale importante pronuncia, che, in presenza di una procedura concorsuale, il giudice chiamato a decidere sulla domanda di equa riparazione, nel valutare quale debba essere il termine di ragionevole durata da tener presente, non può mai fare esclusivo riferimento solo al tempo impegnato nella distribuzione dell’attivo ai creditori, dovendosi tener conto anche di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali, o, comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività alla massa. Nel fare ciò, occorre aver riguardo ad estendere il sindacato anche alla natura di dette cause, tenendo conto della loro obiettiva difficoltà e della mole dei necessari incombenti.
07
Ott
2008