Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza n. 27484 del 19/11/2008 – Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo – Fallimentare -Creditori ammessi al passivo
Argento Anna Maria ed altri c/ Ministero della Giustizia
Massima n. 1
La determinazione del termine di ragionevole durata della procedura fallimentare costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, se sorretto da un iter logico argomentativo coerente, non è suscettibile di essere impugnato dinanzi la Corte di Cassazione, a meno che la parte ricorrente non si premuri di evidenziare le inerzie ingiustificate e le neghittosità del giudice delegato e/o degli altri organi del fallimento, in ragione delle quali, tale termine doveva in concreto essere valutato con maggior rigore.
Massima n. 2
Il giudice dell’equa riparazione, per potersi ragionevolmente e motivatamente discostare dai parametri indennitari stabiliti dalla Corte Europea (oscillanti mediamente tra i mille ed i millecinquecento euro per anno), dovrà, al fine di determinare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente, e definire così il danno non patrimoniale, procedere ad un giudizio di comparazione tra la posta in gioco, da un lato, e le condizioni socio-economiche del litigante, dall’altro.
Massima n. 3
La quantificazione dell’equa riparazione, che si discosti in modo consistente dagli standard valutativi della Corte Europea, e sia ancorata esclusivamente a motivazioni generiche od astratte, ovvero alla mera equità, e non ad elementi concreti, è censurabile in cassazione per violazione di legge.