CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE. Sentenza n.11097/2015 pubblicata il 5 giugno 2015. Giudizio iscritto al n. 690/2014. La Suprema Corte, con una interessantissima sentenza, ha cassato una decisione della Corte di Appello di Perugia, che aveva escluso il diritto all’equa riparazione sul presupposto che l’istanza di prelievo fosse stata depositata prima di quella di discussione, ritenendola irrilevante ai fini della proponibilità dell’azione, affermando il principio che segue. L’avvenuta presentazione dell’istanza di prelievo, sia pure nell’immediatezza del deposito del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo, prima del deposito dell’istanza di fissazione di udienza, non può ritenersi irrilevante ai fini dell’applicazione della normativa che ha previsto la citata istanza come condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, non potendosi interpretare la detta previsione come volta ad imporre l’obbligo di una nuova istanza di prelievo.
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Giu
2015