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Medici specializzandi alle Sezioni unite

La Corte di Cassazione, VI sez. Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 23652 depositata il 18 novembre 2015, ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. La vicenda al centro del ricorso riguarda i medici specializzandi, che avevano frequentato le scuole universitarie di specializzazione di medicina prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 257/91, e che si erano rivolti alla giustizia, per ottenere il pagamento della giusta remunerazione o il risarcimento del danno per la mancata percezione della stessa, per inadempimento da parte della Stato degli obblighi Ue derivanti dalle direttive 75/362 e 82/76. La materia è stata ampiamente trattata dinanzi i Tribunali e le Corti nazionali, trovando crescente favore nei riguardi dei medici specializzati che, durante la specialistica, non avevano ottenuto l’adeguata remunerazione garantita viceversa dal diritto UE. Il dubbio giuridico che ora si pone all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, atteso che l’obbligo per lo Stato italiano di corrispondere l’adeguata remunerazione sorge a partire dal 1 gennaio 1983, è se il diritto alla remunerazione debba essere garantito anche in favore di chi abbia frequentato le scuole in epoca successiva a tale data, pur essendosi iscritto in epoca precedente e se, in tal caso, vi debba essere il riconoscimento del diritto per l’intero periodo di specializzazione, in ossequio al principio della retroattività integrale del ristoro, cui alcune pronunzie della Corte di Cassazione si sono richiamate.