La presentazione dell’istanza di prelievo, prevista dall’art. 71 comma 2 del codice del processo amministrativo, non costituisce un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU idoneo a garantire, o quantomeno a favorire, l’accelerazione dei processi. Ne consegue che il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata dei processi ai sensi dell’art. 6 CEDU – e dunque secondo la L. 89/2001 – non può essere negato sulla base della mancata presentazione dell’istanza de qua. Queste, in estrema sintesi, le motivazioni e le conclusioni della sentenza pubblicata il 25.02.2016 dalla Corte Europea nel caso Olivieri ed altri c. Italia, ricc. 17708/12, 17717/12, 17729/12, 22994/12, con la quale è stato anche accordato un risarcimento, a ciascuna parte ricorrente, pari ad € 22.000.
18
Mar
2016