News

Diritto del contumace all’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del contenzioso.

Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile – 2 Sentenza n. 26976 pubblicata il 23 dicembre 2016 – Giudizio iscritto al n. 2382/2015 Il caso: La Corte di Perugia rigettava la domanda di indennizzo di parte ricorrente sul rilievo che, dalla sentenza che aveva concluso il giudizio presupposto, emergeva che gli attori non avevano rilasciato procura ai loro difensori, non ritenendoli, quindi, parti di quel giudizio, con rilievo di una carenza di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di equa riparazione. La posizione dei giudici di Perugia, affermata nel decreto di rigetto, veniva confermata in sede di opposizione proposta ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001. Il tutto in presenza di una mancata impugnazione della sentenza che aveva concluso il giudizio presupposto, con la quale era stata dichiarata la improponibilità delle domande proposte in quella sede per difetto di ius postulandi. La sentenza: la Cassazione ha ricordato, nell’accogliere il ricorso proposto, che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti in causa, ivi compreso la parte restata contumace, nei cui confronti la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti ed a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo della definizione del contenzioso, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento ed è, pertanto, valutabile ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001. La Suprema Corte, con la sentenza del 23 dicembre 2016, conferma quindi l’orientamento espresso con la sentenza n.585 del 2014, a Sezioni Unite.