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Giudici di pace: il Tar Bologna conferma il rinvio pregiudiziale

Il TAR Emilia Romagna decide di confermare il rinvio pregiudiziale disposto con Ordinanza del giugno 2020 anche alla luce della sentenza UX del 16/7/2020 della Corte di Giustizia. Si ricorda che con Ordinanza del 1 giugno 2020 il Tar aveva disposto il rinvio alla CGUE i seguenti quesiti interpretativi: “Se gli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le direttive n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4), n. 1997/81/CE sul lavoro a tempo parziale (clausola 4) n. 2003/88/CE sull’orario di lavoro (art. 7), n. 2000/78/CE (art. 1, 2 comma 2 lett. a) in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana di cui alla legge 374/91 e s.m. e d.lgs. 92/2016 come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico”.

“Se i principi comunitari in tema autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e segnatamente l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico”. “Se la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l’incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva”. Dopo la pubblicazione dell’Ordinanza, la CGUE si pronunciava con sentenza del 16 luglio 2020 sulla questione sollevata dal Giudice di Pace di Bologna in tema di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle ferie ai magistrati onorari. Il Tar, anche alla luce della richiamata pronuncia, ha rilevato la permanenza dell’interesse al mantenimento del rinvio pregiudiziale disposto con la propria ordinanza n. 363/2020 dal momento che la citata sentenza 16 luglio 2020 non affronta tutti i profili di contrasto del diritto U.E. con la normativa interna evidenziati nell’ordinanza di rimessione. Il Tar sul punto ha rilevato che nel giudizio principale che ha dato origine alla sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020 la parte ricorrente (giudice di pace) si era limitata a chiedere l’accertamento del diritto alle ferie retribuite (poi riconosciuto dal d.lgs. 116 del 13 luglio 2017) con conseguente domanda giudiziale di condanna del Governo italiano a corrispondere quanto dovuto, lamentando la violazione delle (sole) direttive 1999/70 sul lavoro a tempo determinato e 2003/88 in tema di parità di trattamento. Viceversa, nella questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale Amministrativo (primo quesito) si chiedeva oltre all’accertamento dello status giuridico di pubblico dipendente nell’ambito del Ministero della Giustizia, la ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale, in riferimento oltre che alle suindicate direttive 1999/70 e 2003/88 anche alle direttive n. 1997/81/CE sul lavoro a tempo parziale (clausola 4) e n. 2000/78/CE (art. 1, 2 comma 2 lett. a) in tema di parità di trattamento, oltre che agli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tale quesito evidenziava in termini molto più ampi la completa esclusione dei giudici di pace “da qualsiasi forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico”; Il secondo quesito pregiudiziale (sollevato in punto di violazione dei principi di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), benché parzialmente connesso con il primo, non risultava, invece, affatto esaminato nella sentenza del giudice eurounitario. Infine il terzo quesito (formulato in merito alla compatibilità della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, con la normativa nazionale inerente la proroga sistematica della durata dell’incarico di giudice di pace) risultava parimenti del tutto estraneo all’oggetto del giudizio principale incardinato presso il Giudice di pace di Bologna ed alla successiva pronuncia della Corte di Giustizia in causa C-658/18. Il Tar ha poi rilevato che il rinvio pregiudiziale deve essere confermato anche per consentire un più approfondito esame da parte della Corte di Giustizia in sede pregiudiziale, delle funzioni concretamente esercitate dal giudice di pace nell’ambito dell’ordinamento nazionale, sussistendo altrimenti il rischio pressoché certo di determinare un margine di apprezzamento eccessivamente ampio da parte del giudice nazionale in uno con l’elusione dell’effetto utile delle direttive evidenziate. Alla luce di tali considerazioni il TAR ha disposto il mantenimento del rinvio pregiudiziale reso con l’ordinanza n. 363 del 1 giugno 2020. In conclusione la Corte di Giustizia sarà nuovamente chiamata a decidere, questa volta in maniere più approfondita, sulla compatibilità della disciplina dei magistrati onorari con le norme dell’Unione Europea.

Avv.ti Giovanni Romano, Egidio Lizza, Luigi Serino