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La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionalmente della l. 89/01 nella parte in cui esclude le indagini penali dal termine di ragionevole durata

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/2015 che pubblichiamo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 «nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico».

La Corte ha preliminarmente ricordato come, esclusa la disapplicazione della norma nazionale che confligge con la giurisprudenza di Strasburgo, quest’ultima costituisca tuttavia un limite al potere interpretativo garantito al giudice nazionale dall’art. 101, c. 2, della Cost.. Nota la Consulta come la Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso reiterate pronunce, abbia ricompreso nella nozione di processo penale valevole ai fini dell’individuazione della violazione dell’art. 6, § 1, anche la fase delle indagini penali, a decorrere dalla comunicazione che l’indagato abbia ricevuto di esse da parte dell’autorità giudiziaria. Da tale nozione il legislatore non può discostarsi, dovendo considerarsi la Cedu «quale strumento preposto, pur nel rispetto della discrezionalità legislativa degli Stati, a superare i profili di inquadramento formale di una fattispecie, per valorizzare piuttosto la sostanza dei diritti umani che vi sono coinvolti, e salvaguardarne l’effettività». La norma impugnata, amputando il “processo”, per come va inteso ai sensi dell’art. 6 della CEDU, di una sua componente e congiungendosi alla previsione normativa che vieta di accogliere la domanda di riparazione se il giudizio non ha ecceduto una determinata durata, si presta ad incidere negativamente non solo sulla misura della riparazione, ma anche sulla sussistenza del relativo diritto. Tale effetto, ritiene la Corte Costituzionale, deve ritenersi precluso al legislatore.