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Sentenza Commissione Tributaria Regionale Napoli n. 5716/31/2014

In tema di notifica di atti impositivi a mezzo posta, qualora il destinatario risulti assente sia nel giorno di consegna del plico – che, pertanto, viene depositato presso l’Ufficio Postale – sia nel giorno successivo – in cui perviene, sempre a mezzo racc. a.r., la comunicazione di avvenuto deposito – la notifica è improduttiva di effetti giuridici qualora l’Ufficio, a seguito delle contestazioni mosse dal contribuente, si limiti a produrre l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito ma non anche la comunicazione vera e propria atteso che, in tal modo, viene sostanzialmente impedito di verificare se la stessa contenesse o meno tutte le indicazioni previste dall’art. 8 co. 2, legge n. 890/82, al fine di consentire all’interessato di ritirare il plico presso l’Ufficio Postale, posto che il contenuto della busta, come stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 18252/2013, deve essere provato da chi intende valersi della relativa notifica.