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La mancanza di pubblicità nella procedura per l’applicazione delle misure di prevenzione.

PALEARI / Italia – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Sentenza del 26 luglio 2011.
La Corte di Strasburgo ritorna nuovamente sulla mancanza di pubblicità nella procedura per l’applicazione delle misure di prevenzione disattendendo preliminarmente un’eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, non esistendo nel sistema giuridico italiano la possibilità, per un individuo, di accedere direttamente alla Corte Costituzionale.


Al termine del proprio esame, richiamando, per il diritto interno pertinente, la decisione Bocellari e Rizza c. Italia (n.399/02, paragrafi 25 e 26, 13 novembre 2007), riafferma la incompatibilità dei procedimenti per l’attuazione delle misure di prevenzione con le esigenze del giusto processo ai sensi dell’art.6 della Convenzione. La Corte ritiene necessario che i prevenuti si vedano almeno riconosciuta la possibilità di richiedere una pubblica udienza, tenuto conto dell’oggetto delle misure e degli effetti che si potrebbero verificare sulla condizione personale delle persone coinvolte.