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La Corte Europea ritorna sulle questioni interessanti il “valore venale” spettante agli espropriati, in presenza di un’occupazione acquisitiva.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sentenza Santinelli ed altri c/ Italia. Strasburgo 17 maggio 2011.
MASSIMA: 

“In assenza di un atto formale di espropriazione, l’occupazione dei terreni da parte della Pubblica Amministrazione non può essere considerata “prevedibile”, poiché solo a seguito di decisione giudiziaria definitiva il principio di espropriazione e l’acquisizione di terreni da parte del Governo possono dirsi effettivamente applicati. 
Nel caso Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte per quanto riguarda i criteri d’indennizzo in caso di espropriazione indiretta. Secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore effettivo del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Di seguito, una volta detratto l’importo eventualmente assegnato a livello nazionale, l’ammontare deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Bisogna altresì applicare gli interessi per compensare, almeno in parte, il lungo periodo di tempo che è trascorso dallo spossessamento dei terreni. Tali interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato”.

Massima e traduzione non ufficiale dell’avv. Jessica Tristano.