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Art. 10 Cedu – Libertà di Espressione; Interferenza necessaria in una società democratica

Caso Nur Radyo Ve Televizyon Yayinciligi A.S. c. Turchia, Ricorso n. 42284/05, Sentenza Sez. X del 12 Ottobre 2010 MASSIMA L’interferenza da parte dello stato nel diritto alla libertà di espressione, qualora si renda necessaria in una società democratica, deve essere sempre fondata su fatti concludenti.

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Caso Nur Radyo Ve Televizyon Yayinciligi A.S. c. Turchia, Ricorso n. 42284/05, Sentenza Sez. X del 12 Ottobre 2010

Articoli: Art. 10, Art. 10.1, Art. 10.2, Art. 41 CEDU
Materia: Libertà di Espressione; Interferenza necessaria in una società democratica

MASSIMA: L’interferenza da parte dello stato nel diritto alla libertà di espressione, qualora si renda necessaria in una società democratica, deve essere sempre fondata su fatti concludenti.
La ricorrente, la Nur Radyo Ve Televizyon Yayinciligi A.S. (d’ora innanzi “Nur”), è una compagnia di trasmissioni radiotelesive con sede (al tempo dei fatti in questione) ad Istanbul. Il 27 febbraio del 2002, l’autorità turca per le radiotrasmissioni (“RTUK”), gli revocò la licenza; la motivazione di tale drastica decisione fu che, nonostante ben 6 interdizioni temporanee delle trasmissioni, a causa di programmi che contrastavano con il principio costituzionale della laicità dello Stato Turco o che potessero incitare all’odio, la Nur aveva indefessamente proseguito nella trasmissione di siffatti programmi a contenuto prettamente religioso. La RTUK, nel suo provvedimento, fece riferimento, in particolare, ad un programma, rilevato dalla prefettura di Bursa il 19 Novembre del 2001, trasmesso proprio durante uno dei periodi di interdizione ed assolutamente omogeneo alla linea editoriale della Nur; questo programma pirata pareva provenisse dagli U.S.A. e venne trasmesso in territorio turco via satellite.
La società ricorrente si rivolse dunque al Tribunale Amministrativo di Ankara per l’annullamento del provvedimento del RTUK; questa Corte respinse il ricorso il 31 Dicembre del 2002. Stessa sorte subì il successivo ricorso presentato dinanzi al Supremo Tribunale Amministrativo Turco che confermò finanche le motivazioni del provvedimento.
Nel frattempo, venne incardinato un procedimento penale a carico delle persone dei managers della Nur, con riguardo alla trasmissione pirata del Novembre del 2001; procedimento che successivamente si concluse con il proscioglimento degli imputati per insufficienza di prova. La società, di conseguenza, cercò di nuovo di far annullare la revoca di licenza per le trasmissioni emessa dalla RTUK, ottenendo però esito negativo innanzi al Tribunale Amministrativo di Ankara ed innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Il Supremo Tribunale Amministrativo, rigettò la richiesta di sospensione del provvedimento il 14 Dicembre 2007, ed, ad oggi, ancora non ha deciso la questione nel merito.
La Corte di Strasburgo inizia il proprio ragionamento stabilendo come, nel caso di specie, non sia in discussione il fatto che il provvedimento di revoca della licenza costituisca una interferenza nel diritto alla libertà di espressione della società ricorrente; semmai, la questione, è stabilire se tale ingerenza possa considerarsi come necessaria in una società democratica ai sensi dell’Art. 10.2 della Convenzione. Per rispondere a tale domanda è necessario prendere in esame le motivazioni addotte, nei provvedimenti e nelle sentenze, dalle autorità turche
La decisione di revocare la licenza alla Nur, era stata presa dalla RTUK sulla base delle ripetute violazioni di cui era accusata la società ricorrente; questa, in particolar modo, dopo 6 provvedimenti di interdizione temporanea a proprio carico, era incappata in una ulteriore violazione, consistente nella trasmissione del programma pirata del Novembre 2001. I giudici di Strasburgo, a tal proposito, notano che trattasi di programma pirata trasmesso via satellite su frequenze diverse da quelle in concessione alla società ricorrente, e proveniente inoltre da un luogo diverso (Bursa) dal centro di trasmissione della società (Istanbul). I giudici inoltre non possono fare a meno di notare che l’unica ragione che spinse la RTUK a ritenre la Nur responsabile di tale trasmissione pirata, fu che la stessa era sostanzialmente omogenea con la linea editoriale della ricorrente. Eppure, il procedimento penale a carico dei manager della radio, accusati di essere responsabili della trasmissione pirata, si era concluso con il proscioglimento di questi per carenza di prove.
Ciò considerato, la Corte ritiene arbitrario includere quest’ultima violazione nella lunga serie che ha portato al provvedimento di revoca, concludendo che, sanzioni addizionali (la revoca della licenza) erogate per violazioni per cui

la Nur aveva già ricevuto delle sanzioni precedentemente (i 6 provvedimenti di interdizione temporanea), fossero in contrasto con il principio di legalità.
La Corte di Strasburgo, pertanto, dichiara che l’ingerenza perpetrata nel diritto di libera espressione della società ricorrente, non si sia resa necessaria in una società democratica, e che, di conseguenza, vi è stata violazione dell’Art. 10 della Convenzione.
In via di equa riparazione la società ricorrente aveva chiesto un risarcimento di 1.000.000 €, corrispondente al valore di mercato della stazione radio; la Corte tuttavia non ha ritenuto di poter accordare alcun risarcimento, dato che il ricorso presentava scarse prove circa la valutazione delle effettive perdite patite dalla società a causa della revoca della licenza.

Dr. Matteo De Longis